La Direttiva 2014/35/UE, conosciuta anche come “Direttiva Bassa Tensione”, entrata in validità dal 20 aprile 2016 – sostituendo la precedente Direttiva 2006/95/CE – regolamenta che tutti gli apparecchi elettrici devono obbligatoriamente riportare il marchio CE. In questo modo, dimostreranno la loro conformità alle normative europee.
Il marchio CE è un’autocertificazione che attesta le prestazioni di un impianto, garantendo che siano state misurate e tenute sotto controllo in modo conforme alle normative: è obbligatorio sugli impianti elettrici destinati ad essere commercializzati negli stati europei – sia che essi siano stati realizzati all’interno del suo territorio, sia che provengano da altri Stati. Nel caso in cui fossero immessi sul mercato senza marcatura, dovranno essere immediatamente ritirati, pena il rischio di sanzionamento.
Gli impianti elettrici che devono obbligatoriamente recare la marcatura sono: gli elettrodomestici, i componenti elettrici, gli apparecchi di illuminazione e i trasformatori.
Per ottenere il marchio CE, gli impianti devono sottostare alla direttiva relativa alla “bassa tensione”, che va dai 50 ai 1000 Volt in corrente continua, e da 75 a 1500 Volt in corrente alternata; tale norma indica la conformità degli impianti elettrici a determinati requisiti, di modo che questi garantiscano un livello molto elevato per la protezione della sicurezza e della salute delle persone, dei beni e degli animali. I prodotti a bassa tensione sono tutti quegli elettrodomestici che funzionano a batteria o che vengono ricaricati tramite un trasformatore; sono in assoluto i più diffusi sul mercato.
Le apparecchiature elettriche, inoltre, sono soggette al rispetto della regola d’arte, che ne attesta la conformità alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Il marchio CE viene apposto sugli impianti elettrici dalle dimensioni e dalla forma predefinita; per ottenere la certificazione è necessario compilare un manuale di installazione, di uso e manutenzione e infine provvedere alle procedure formalizzate di produzione. Queste dovranno attestare, nel caso di costruzione di serie, la corrispondenza di ogni oggetto e il relativo campione dove sono state svolte le indagini.
Successivamente verrà predisposto un fascicolo tecnico dove saranno analizzati i rischi durante la fase della progettazione, della produzione e dell’utilizzo; il fascicolo deve essere integrato con la documentazione tecnica del prodotto, degli schemi elettrici ed elettronici e, infine, della raccolta delle dichiarazioni di conformità dei fornitori. Vanno aggiunti anche: le relazioni, i calcoli e le informazioni dei prodotti acquistati per la produzione finale. Tale fascicolo può essere redatto non solo dal produttore, ma anche dall’importatore o dal mandatario. Tutti questi soggetti dovranno essere in possesso della residenza europea.
Il marchio CE deve essere apposto obbligatoriamente sull’impianto elettrico e deve essere indelebile, visibile e leggibile. Se il bene è di dimensioni limitate il marchio CE verrà apposto sull’imballaggio o sulla garanzia; non c’è bisogno di metterlo su ogni componente del sistema elettrico – cosa non valida per i relativi pezzi di ricambio, che necessitano della marcatura CE. Il marchio deve essere apposto sull’impianto dal produttore, che se ne assume la responsabilità; mentre il marchio di qualità che ne attesta l’adempimento agli obblighi normativi, può essere apposto anche da un altro ente.
Se un consumatore deve segnalare un prodotto privo del marchio CE, potrà rivolgersi ai ministeri competenti.
Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità è un documento che attesta l’adeguatezza di un impianto elettrico, accertando che sia conforme e che rispetti i dettami legislativi. La dichiarazione contiene tutti i dati dell’impianto elettrico e dei soggetti che partecipano alla sua produzione e all’immissione sul mercato, ossia: il proprietario, il committente e il responsabile tecnico. Con la documentazione vengono fornite anche: le informazioni sulla tipologia dei materiali impiegati, sulla procedura di installazione, sull’ubicazione dell’impianto e sulle norme da seguire per la produzione.
Vige l’obbligatorietà della dichiarazione di conformità in presenza di alcuni casi, ovvero per certificato di agibilità e l’allaccio di nuove utenze o la modifica di un impianto preesistente; il proprietario dell’immobile dovrà infatti presentare all’azienda fornitrice di energia elettrica una copia della dichiarazione dell’impianto.
Al fine di certificare un impianto elettrico, sarà necessaria la dichiarazione di rispondenza, la quale andrà compilata per tutti quegli impianti installati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 37/08. Tale documento risulta essere molto importante al fine di attestare la conformità dell’impianto alle norme tecniche coeve alla sua realizzazione.
Sanzioni per chi contraffa il marchio CE
Se i consumatori hanno subito una truffa, avendo acquistando un prodotto che riporta in maniera del tutto falsa il marchio CE, hanno il pieno diritto ad essere rimborsati; possono agire legalmente contro chi, in maniera ingannevole, abbia impresso il marchio CE sull’impianto.
Gli effetti principali della denuncia generano pene pecuniarie. La qualità dei prodotti contraffatti è sempre minore rispetto a quelli conformi alla marcatura e la pecca più grande rimane senza ombra di dubbio la sicurezza.
I prodotti contraffatti non rientrano in alcuna parentesi di conformità e non rispettano in nessun modo i dettami stabiliti dall’Unione, quindi non possono essere commercializzati nei relativi territori. Chi vende prodotti non a norma, va incontro non solo a sanzioni civili, il contratto verrà infatti annullato ai sensi dell’art. 1418 del codice civile. La merce sarà resa senza che avvenga il pagamento e si potranno richiedere i risarcimenti per i danni subiti.